La figura del “Perito Fonico Forense”

Oggi l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali è uno degli strumenti più efficaci a disposizione degli investigatori. Eppure, mentre si investono capitali nel miglioramento della tecnologia delle intercettazioni, nulla si fa per aumentare la professionalità di chi le intercettazioni le trascrive e le analizza, alla ricerca degli elementi di prova contenuti nei dialoghi registrati.
Non esiste infatti un albo dei periti fonici forensi e non esiste un percorso universitario atto a formare una figura professionale specifica dalle competenze certe. Inoltre i periti fonici, il cui operato è così importante per gli esiti dei processi, vengono sottopagati dallo Stato, con un compenso di circa 4 euro lordi l’ora.

Quali iniziative vanno dunque intraprese per cambiare questo stato di cose? E’ necessario promuovere un confronto tra scienziati, magistrati, avvocati ed i periti che già operano nei Tribunali italiani, al fine di proporre al legislatore delle soluzioni che possano rivoluzionare il settore delle perizie foniche e mettere finalmente professionalità e competenza al servizio della Giustizia.

4 commenti su “La figura del “Perito Fonico Forense””

  1. Oggi sono Tanti i Processi in cui si condanna un imputato portando come prova principale solo le intercettazioni telefoniche o ambientali … proprio oggi dopo 19 anni dalla scomparsa di Manuela Teverini una sentenza condanna a 20 anni l’ex marito Costante Alessandri grazie ad “un’intercettazione” dove parlò dell’omicidio della moglie con la prostituta che frequentava.
    Ormai le intercettazioni ambientali e telefoniche sono usate in qualsiasi inchiesta assurdo non fare corsi specifici ,ma basarsi sempre sulle esperienze di periti senza competenze specifiche.
    L’esperto dovrebbe sapere che ogni parola trascritta su un foglio è la possibile ricostruzione di una realtà e che come tale avrà conseguenze importanti nella ricostruzione della verità o nella soluzione di un mistero.
    Ecco perché c’e bisogno di professionalità solo l’esperto può definire una porzione di segnale sonoro non trascrivibile piuttosto che fornire soluzioni dubbie di possibili trascrizioni.
    La mancanza di questa figura specifica fa pensare che fa comodo a qualcuno

    1. Il perito fonico è una figura che non ha bisogno di lauree e di speciali albi professionali, ciò che conta è la sua preparazione in campo.
      Chi tenta di creare un albo professionale è solo colui che vorrebbe predominare su tutti.
      Ciò mai potrà capitare, la scienza non ha confini né laurea.

  2. Gentile signor Pitzianti, mi spiace dissentire ma in tutte le comunità avanzate la competenza e la professionalità è garantita solo dai titoli istituzionali di formazione (come il diploma, la laurea o la specializzazione) e i titoli scientifici (come le ricerche pubblicate in contesti con peer review). In un’Aula di Tribunale gli avvocati che ci rappresentano, sono persone che garantiscono la propria competenza con una laurea in Giurisprudenza e una specializzazione (in ambito civile, penale, del lavoro, ecc.).
    Quando lo Stato, attraverso il Giudice o il Pubblico Ministero deve avvalersi di competenze specialistiche esterne, queste devono essere garantite (e certificate) da titoli istituzionali di formazione. Se è necessario richiedere una autopsia si cercherà la competenza tra i laureati in Medicina e Chirurgia specializzati in Medicina Legale, quando dovrà essere valutata l’analisi del DNA o la composizione chimica di una sostanza o la traiettoria di un proiettile o effettuare una valutazione psicologica ecc. si cercherà la competenza tra i laureati e gli specializzati della disciplina di riferimento. Ovviamente la stessa cosa vale per le perizie foniche.
    Quindi mi sento in obbligo di sottolineare l’assoluta inconsistenza in ambito scientifico di affermazioni quali “la pratica rompe la grammatica” o come lei riporta “Il perito fonico è una figura che non ha bisogno di lauree e di speciali albi professionali, ciò che conta è la sua preparazione in campo”. La invito inoltre a riflettere sulla differenza tra competenza (certificata da titoli) ed esperienza (certificata dal tempo di attività sul campo). Un Giudice nella scelta di un perito dovrebbe valutare innanzitutto i titoli che garantiscono la competenza ed in seguito l’esperienza. Nel dubbio è preferibile una persona competente con poca esperienza piuttosto che il contrario.
    Luciano Romito

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